Guide Miraviso

L'AI Act spiegato a un salone

Per la maggior parte dei saloni l'AI Act è una norma lontana, scritta pensando a banche e ospedali. C'è però un articolo, il 50, che riguarda anche chi mostra a una cliente un'immagine fatta dall'intelligenza artificiale.

  • Di Gabriele Pieretti
  • Pubblicata
  • Lettura: 5 minuti
  • Per titolari di salone

Non è un parere legale: è un'informazione generale, scritta da un programmatore e non da un avvocato, e le norme vanno lette sul testo. Questa è la versione in parole di salone di ciò che riguarda chi mostra o pubblica immagini generate dall'intelligenza artificiale.

L'AI Act è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689). Se nel tuo salone usi uno strumento che genera immagini, come un'anteprima del taglio sulla foto della cliente, un articolo di quel regolamento parla anche di te.

Che cosa chiede, in una frase

Se un'immagine è stata generata dall'AI, chi la vede deve poterlo capire. Il regolamento lo chiede a due soggetti diversi, e conviene tenerli distinti.

Due ruoli, due obblighi

Chi produce lo strumento (il fornitore) deve fare in modo che le immagini generate siano marcate in un formato che una macchina può leggere. È un obbligo tecnico, sta dentro il file, e non lo risolvi tu: lo risolve chi ha costruito il software. È l'articolo 50, paragrafo 2, e per Miraviso il fornitore siamo noi.

Chi lo usa (il tuo salone) ha un obbligo diverso, che riguarda i cosiddetti deep fake: immagini generate o modificate dall'AI che assomigliano a persone reali e che, senza una spiegazione, sembrerebbero vere. Se le mostri o le pubblichi, devi dichiarare che sono generate dall'AI. È l'articolo 50, paragrafo 4, e qui chi risponde è il salone che usa lo strumento.

Quando un'anteprima è un «deep fake»

La parola spaventa, e per la norma non ha niente di losco: indica un'immagine generata, che assomiglia a una persona esistente e che sembrerebbe autentica. L'anteprima di un taglio sulla foto di una cliente è proprio questo: è lei, con un taglio che non ha. Con ogni probabilità rientra, e la lettura prudente è trattarla così. Le Linee guida sull'articolo 50, approvate dalla Commissione il 20 luglio 2026 (C(2026) 5054), citano espressamente fra le «persone» anche le repliche digitali di persone reali. Non sono vincolanti, e l'adozione formale arriva quando sono pronte tutte le versioni linguistiche.

Nella pratica, se l'anteprima la vede soltanto la cliente, sullo schermo, il nastrino dell'app che dice che è generata ti aiuta. Il punto delicato è quando l'immagine esce dalla consulenza: se la pubblichi, l'avviso va dato anche lì.

Cosa fare quando l'immagine esce dal tablet

1. Non togliere la dichiarazione. Un'anteprima con il suo avviso è a posto; la stessa immagine ritagliata per nascondere l'avviso no.

2. Se la pubblichi, scrivilo nella didascalia: «Anteprima generata con IA». L'avviso deve essere chiaro e ben visibile e arrivare al più tardi quando l'immagine si vede la prima volta (articolo 50, paragrafo 5): in apertura, non nascosto in fondo agli hashtag. Nell'app l'immagine porta anche una marcatura nei metadati, ma l'app non ha un tasto per condividerla o esportarla: per pubblicarla serve uno screenshot, e lo screenshot i metadati non li porta con sé. Per l'etichetta, il Codice di buone pratiche europeo sulla marcatura (versione finale del 10 giugno 2026, volontario) propone tre icone facoltative: una di base per i contenuti IA, una per quelli «Fully AI-generated» e una per quelli «Partially AI-modified». Puoi metterne una sull'immagine, ma l'icona da sola non basta: la frase nella didascalia serve comunque.

3. Non presentarla come un risultato. Un'anteprima mostra un'intenzione; il prima e dopo vero è un'altra cosa, e va chiamato col suo nome.

4. Se pubblichi il volto di una cliente, c'è un secondo obbligo, ed è il consenso del GDPR. L'AI Act e il GDPR rispondono a due domande diverse: «si capisce che è generata?» e «la cliente ha detto sì?». Ti serve il sì a tutte e due. Una foto del volto, di per sé, non è un dato biometrico: lo diventa solo se viene trattata con mezzi tecnici per identificare la persona in modo univoco (GDPR, art. 4, n. 14, e considerando 51); resta comunque un dato personale. E oltre al GDPR c'è il diritto all'immagine (art. 10 del codice civile, art. 96 della legge sul diritto d'autore, l. 633/1941): per pubblicare la foto della cliente serve il suo consenso. Come chiederlo lo spiega la guida Foto clienti sui social: il consenso fatto bene.

Cosa fa Miraviso, e cosa no

Ogni anteprima del taglio e ogni immagine della consulenza IA esce con tre cose: un nastrino «Anteprima generata con IA» visibile nell'app, la marcatura nei metadati del file (EXIF e XMP, con il codice standard IPTC per «immagine generata da un algoritmo») e, nelle condizioni del servizio, l'impegno del salone a dichiarare che l'immagine è generata dall'IA: alla cliente quando gliela mostra, e a chiunque se la mostra o la condivide fuori dalla consulenza.

Il limite

La marcatura nei metadati si perde con uno screenshot e con molte piattaforme social, e chiunque abbia il file può modificarla. Anche il nastrino ha un limite: l'app lo disegna sopra l'immagine, non sta nei pixel, e uno screenshot ritagliato lo perde. Per questo la dichiarazione che conta, quella che sopravvive, è quella che scrivi tu nella didascalia.

La prova colore live è un'altra cosa: il colore in diretta è una simulazione calcolata sul tablet, e lo specchio non viene registrato. Se mandi lo scatto all'anteprima del taglio, l'immagine che ne esce è marcata come generata dall'IA, come tutte le altre. Che l'articolo 50 non la riguardi è una nostra lettura, non una certezza: la lettura prudente è dire sempre alla cliente che il colore che vede è una simulazione. E se lo registri in un video per i social, quel video è tuo e valgono le regole di sempre, consenso compreso.

Da quando vale

L'articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026: il pacchetto di semplificazione di luglio 2026 (il «Digital Omnibus», Regolamento UE 2026/1744), che ha rinviato altre parti dell'AI Act, non l'ha spostato. La marcatura nei file vale dal 2 agosto 2026. Solo chi vendeva già il sistema prima di quella data ha tempo fino al 2 dicembre 2026, e riguarda chi fa il software, non il tuo obbligo di dichiarare. Miraviso marca ogni immagine generata con i metadati del file, che oggi non sono firmati: una firma digitale (lo standard C2PA) non c'è ancora. Prima di fare scelte di organizzazione, ricontrolla sul testo vigente o con il tuo consulente.

Chi controlla, in Italia

La legge italiana sull'intelligenza artificiale (L. 132/2025, art. 20) affida ispezioni e sanzioni dell'AI Act all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), come autorità di vigilanza del mercato; l'AgID è l'autorità di notifica. Per le foto e i dati personali delle clienti resta competente il Garante privacy.

Un'altra riga dell'AI Act che ti riguarda: sapere cosa usi

L'articolo 4, riscritto a luglio 2026 dal Digital Omnibus, chiede a chi usa sistemi di IA nella propria attività di sostenere la formazione delle persone che li usano: è un impegno, non un livello da garantire. Per un salone vuol dire una cosa semplice: chi usa l'anteprima sa che è generata, sa che non è una promessa di risultato e sa cosa dire alla cliente. Un quarto d'ora di spiegazione in squadra, una volta, e la stessa spiegazione a chi arriva dopo.

Cosa non devi temere

Secondo la nostra valutazione, uno strumento che mostra come starebbe un taglio non rientra fra gli usi che il regolamento considera ad alto rischio, come la selezione del personale o l'identificazione biometrica. Miraviso non fa riconoscimento facciale né profilazione. È una valutazione, non una certezza: uno strumento che dal volto deducesse caratteristiche sensibili, come l'origine etnica, potrebbe rientrare nella categorizzazione biometrica, che il regolamento tratta in modo molto più severo. Gli obblighi che ti riguardano sono questi, poco più di una dichiarazione onesta. Per cosa fa l'AI qui dentro e cosa lascia decidere a te, c'è la pagina intelligenza artificiale per parrucchieri; per le regole sul trattamento delle foto, foto delle clienti e GDPR.

Domande frequenti

Devo scrivere che un'anteprima è fatta con l'AI anche se la vede solo la cliente? La dichiarazione deve esserci quando l'immagine viene mostrata. Nell'app di Miraviso il nastrino «Anteprima generata con IA» aiuta, perché la cliente lo vede insieme all'immagine: tu non nasconderlo. Se poi pubblichi l'immagine, l'avviso va dato anche lì.

Se pubblico un'anteprima su Instagram, cosa scrivo? Nella didascalia, in modo chiaro, che l'immagine è generata con l'IA. E prima ancora serve il consenso della cliente a pubblicare il suo volto: sono due obblighi distinti.

La marcatura nei metadati basta? No. Si perde con uno screenshot e con molte piattaforme social: la dichiarazione che conta è quella che si vede.

La prova colore sul tablet è un'immagine generata dall'AI? Il colore in diretta è una simulazione calcolata sul tablet, e lo specchio non viene registrato. Mostrandolo alla cliente, dille che è una simulazione. Se mandi lo scatto all'anteprima del taglio, l'immagine che ne esce è marcata come generata dall'IA; se registri e pubblichi un video, vale il discorso sui contenuti pubblicati.

Rischio una sanzione se sbaglio? Il regolamento prevede sanzioni, ma qui non citiamo cifre: dipendono da chi sbaglia e da cosa. C'è però una norma italiana da conoscere: dal 10 ottobre 2025 il codice penale (art. 612-quater) punisce chi diffonde senza consenso un'immagine alterata con l'IA, capace di ingannare, che causa un danno ingiusto alla persona ritratta. L'abitudine corretta (dichiarare, non togliere l'avviso, chiedere il consenso) è semplice e non costa niente.